Cassazione 24613/2025 – La notifica dell’atto di appello nel domicilio legale non è esclusiva
La questione controversa è quella di ritenere il domicilio digitale esclusivo o no. Il domicilio digitale previsto dall’art. 16-sexies d. I. n. 179 del 2012 (inserito dall’art. 52, primo comma, d. I. n. 90 del 2014) si deve ritenere applicabile in quanto la notifica è del 2017.
La norma nella sua versione originale, applicabile al caso, così dispone: <1. Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli
atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia».
Cassazione 25496/2025 – Cessione del credito
Contemporaneamente non può tacersi, da un lato, che la notificazione al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, ma
costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (tra le
tantissime, Cass. 28 gennaio 2002, n. 981; Cass. 12 maggio 1998, n. 4774; Cass. 2 settembre 1997, n. 8387), dall’altro, che non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia
notificata al debitore prima che quest’ultimo sia citato in giudizio dal cessionario (Cass. 12 maggio 1990, n. 4077). A tale ultimo riguardo, anzi, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di questa Corte è fermissima da oltre dieci lustri nell’affermare che… la notificazione della cessione può essere fatta anche mediante comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio) con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto… o anche successivamente, nel corso del giudizio”.
Cassazione 26286/2025 – Per gli avvocati l’invio della fattura è sufficiente a interrompere la prescrizione del credito?
In questo senso la giurisprudenza di questa Corte, di cui la sentenza impugnata ha fatto puntuale applicazione, ha affermato che, anche se non è necessaria una particolare formula solenne,
affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.
La sentenza impugnata ha fatto puntuale richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento del debito, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.