Cassazione 20415/2025 – Liceità dell’accordo economico tra consorti, in vista di una futura separazione o divorzio, e definizione di contratto atipico
Si discute della validità dei patti tra coniugi, in previsione della crisi familiare, volti a stabilire in che modo debbano essere regolati i loro rapporti personali e patrimoniali nel momento in cui dovesse sopravvenire una crisi matrimoniale. E’ stata via via valorizzata l’autonomia negoziale privata dei coniugi, anche nella fase patologica della crisi, essendosi riconosciuta ai coniugi la possibilità di concordare le condizioni per la regolamentazione della crisi stessa (art. 4 1. n. 898/1970 e d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014). In Cass. n. 8109/2000, pur ribadendosi l’orientamento secondo cui gli accordi con i quali i coniugi fissano in sede di separazione il regime giuridico dei futuro ed eventuale divorzio, sono nulli per illiceità della causa, anche nella parte in cui concernono l’assegno divorzile, che per la sua natura assistenziale è indisponibile, in quanto diretti, implicitamente o esplicitamente, a circoscrivere la Data pubblicazione libertà di difendersi nel giudizio di divorzio, si è precisato che è valido l’accordo oggetto di causa (con il quale i coniugi avevano convenuto che, in caso di divorzio, l’uno avrebbe corrisposto all’altra una somma di danaro mensile), che aveva <la funzione di porre fine ad alcune controversie di natura patrimoniale insorte tra coniugi, senza alcun riferimento, esplicito o implicito, al futuro assetto dei rapporti economici tra i coniugi conseguenti all’eventuale pronuncía di dívorzio». Questa Corte ha, invero, riconosciuto piena validità all’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, «in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ., essendo, infatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell’accordo, ma mero evento condizionale» (Cass. civ. sent. n. 23713/2012). II caso concreto riguardava un accordo assunto dai coniugi successivamente alla separazione e in vista del futuro divorzio.