Per analizzare il tema del centro di interesse in mediazione dobbiamo partire dalla norma ed in particolare dall’art. 34 comma 4 del DM 150/2023 che recita “ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell’organismo lo considera come parte unica”.
Ne consegue che come prima cosa è importante definire cosa vuol dire “unico centro di interessi”.
La soluzione purtroppo non è semplice e per dare una risposta dobbiamo riferirci alla dottrina dando un’interpretazione che potremmo così sintetizzare: “due o più parti rappresentano un unico centro di interessi quando, dal punto di vista astratto, non possono avere interessi giuridici in conflitto in una controversia avente il medesimo oggetto della procedura”.
Questo vuol dire che l’interesse giuridico non può essere separato e in una ipotetica causa in tribunale i soggetti non devono essere l’uno contro l’altro.
Nemmeno il fatto che due o più parti siano assistite dal medesimo avvocato conta, è infatti fondamentale che le parti non abbiano interessi confliggenti.
Attualmente solo due sentenze trattano il tema del centro di interesse, il Tribunale di Padova con la sentenza del 19 ottobre 2017 e Il Tribunale di Lecce con la sentenza del 4 febbraio 2020.
Nella prima sentenza, quella di Padova, siamo in presenza di un mediazione di tema di successione dove il Giudice ritiene che ciascun erede costituisce una diversa parte con propri interessi ( “Il Tribunale esclude infine possa applicarsi ai convenuti in mediazione l’indennità come se essi costituissero una sola parte, non rappresentando essi un “unico centro di interessi”. Ed invero, la controversia riguarda una divisione ereditaria nella quale ciascun erede costituisce una diversa parte con propri interessi, anche se talvolta essi possano coincidere. Nel caso specifico, la posizione degli attuali opponenti, espressa anche nelle proposte scambiate durante il procedimento di mediazione, è apparsa da subito non coincidente“).
Nella sentenza di Lecce si riprende lo stesso concetto e si aggiunge “Ogni partecipante alla mediazione, quindi, è tenuto a pagare l’indennità in quanto a nulla rileva, al fine di ottenere una esenzione dal pagamento, che alcuni degli interessi delle parti siano coincidenti. L’assunto più parti, interessi astrattamente coincidenti, unica indennità, non è nel caso di specie applicabile“.