Cassazione 23804/2025 – Profili di inammissibilità e criteri di redazione dell’atto di appello
L’eccessivo rigore adottato dalla Corte di appello contrasta con l’orientamento fatto proprio da Cass. SU 27199/2017, secondo cui <<glí artt. 342 e 434 с.р.с., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei
punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata».
Cassazione 23875/2025 – Criteri di liquidazione delle spese legali
Il quarto motivo prospetta violazione del DM 585 del 1994 e successivi in tema di onorari dell’avvocato. Lamenta il ricorrente che il giudice di appello ha liquidato le spese di lite a suo favore in misura inferiore al minimo atteso lo scaglione. Il motivo è infondato. Il ricorrente prospetta di avere diritto a maggiori onorari е competenze, in ragione dello scaglione della lite, ma non tiene conto del fatto che il giudice di appello ha liquidato gli onorari (e con essi quelli del primo grado) in ragione dell’esito complessivo della lite (che è stato di parziale accoglimento) ed in ragione dell’effettivo valore della causa, in base al decisum, e non a quanto richiesto. La regola è infatti che le spese vanno liquidate secondo il decisum, salvo
che, ottenuta una somma in primo grado, sia fatto appello per conseguirne una maggiore e l’appello venga rigettato (Cass. 23082/2021; Cass. 30999/2023). E non è il caso presente, in cui
l’appello è stato proposto dalla parte soccombente, ed è stato parzialmente accolto. Tra l’altro qui il ricorrente neanche censura l’applicazione della regola secondo cui le spese si liquidano sul decisum, limitandosi dire che non è stato rispettato lo scaglione. Né censura l’altra ratio decídendí, secondo cui le spese sono state rideterminate in base all’esito complessivo della lite.