In questa sentenza viene trattato il tema della corretta instaurazione del procedimento di mediazione.
“Deve rilevarsi che il tentativo di mediazione è stato promosso con modalità che non consentono di ritenere avverata la condizione di procedibilità, sotto il profilo della effettiva partecipazione delle parti.
Gli attori non hanno partecipato personalmente all’incontro di mediazione, ma si sono fatti rappresentare dal proprio difensore munito di procura non idonea poiché autenticata da lui stesso.
Deve altresì rilevarsi che l’art. 8, comma 4, D. Lgs. 28/2010, nella versione modificata dal D. Lgs.149/2022, applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame, ha previsto la partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione, con facoltà di delegare, per giustificati motivi, un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Dunque, sulla base della citata normativa, peraltro confermata dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 216, entrato in vigore in data 25 gennaio 2025, solo in presenza di giustificati motivi, identificati dalla giurisprudenza in ragioni specifiche e circostanziate inerenti impedimenti non altrimenti superabili le parti possono sottrarsi alla partecipazione personale al procedimento di mediazione.
Ciò premesso, nel caso in esame nessuno degli attori ha partecipato personalmente al procedimento di mediazione senza addurre al riguardo alcun giustificato motivo.
Il che rende il tentativo di mediazione esperito non effettivo, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda.