Il Tribunale di Bari tratta il tema della sospensione del termine di prescrizione in caso di mediazione condominiale.
Ai sensi dell’art. 1137 c.c. l’azione di annullamento della delibera assembleare va proposta nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data della delibera o per gli assenti dalla comunicazione della delibera.
Tale termine va coordinato con l’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 28 del 2010 che ha assoggettato la materia condominiale alla condizione di procedibilità della mediazione: l’art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 28 del 2010 dispone, poi, che “dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta“; l’art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2010 dispone che ” il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione….e non è soggetto a sospensione feriale”.
L’effetto sospensivo sulla decadenza dell’avvio del procedimento, quindi, è limitato nel tempo: ne abbiamo conferma dall’art. 5 comma 2, terzo periodo, ove si legge che: ” il giudice, quando rileva che la mediazione… è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6″.
Dall’analisi della normativa non si può sostenere che il procedimento di mediazione potrebbe indefinitamente tenere aperto l’effetto sospensivo portato dall’art. 8 comma 2 perché certamente le
parti possono proseguire la mediazione oltre il termine di sei mesi ma non possono conservare gli effetti impeditivi della decadenza, perché una indefinita durata della mediazione sarebbe in contrasto sia con il testo letterale delle norme che con la stessa logica e finalità della mediazione che è quella di giungere ad una rapida definizione delle controversie e non a prolungarle nel tempo.
Nel nostro caso, il procedimento di mediazione n. 133/2021, davanti all’Organismo ” ” di Bari, è OMISSIS stato aperto con domanda dell’1 giugno 2021, e si è concluso negativamente con l’ultimo incontro del 31.05.2022 (cfr. verbale chiusura versato in atti), preceduto da altri incontri. Dunque, il procedimento di mediazione è durato circa 11 mesi.
La deliberazione assembleare impugnata è del 30.04.2021 e la comunicazione della domanda di mediazione è intervenuta in data 01.06.2021, sicché il termine di scadenza dell’opposizione, per effetto della pendenza del procedimento di mediazione, era differito di tre mesi per legge e quindi al 01.09.2021 (termine espressamente escluso dalla sospensione feriale).
Entro il termine perentorio di trenta giorni da tale data gli attori avrebbero, pertanto, dovuto impugnare giudizialmente la deliberazione a prescindere dalla pendenza del procedimento di mediazione che, certamente, avrebbero potuto tenere aperto.
L’ opposizione, invece, è stata proposta con ricorso depositato il 29.06.2022, decorsi circa 14 mesi dalla deliberazione condominiale, e dunque ben oltre il termine perentorio di decadenza stabilito dalla legge.
I termini di decadenza, infatti, in quanto posti a tutela della certezza degli atti giuridici sottostanti, non sono nella disponibilità delle parti ma sono rigidamente regolati dalla legge.
Nella fattispecie, la decadenza dall’impugnazione della deliberazione assembleare (fissata dalla legge nel ristretto termine di 30 giorni proprio a presidio della stabilizzazione delle decisioni condominiali che deve essere necessariamente celere) non può essere incerta ed indeterminata, subordinata e rimessa alla potestà delle parti di tenere aperto indefinitamente il procedimento di mediazione, perché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della norma decadenziale.
Deve, quindi, ritenersi che il procedimento di mediazione, protrattasi oltre il termine di legge per volontà delle parti, abbia perso la sua tipicità e non sia in grado di fare salvi, per tutta la sua durata ulteriore, gli effetti interruttivi e sospensivi eccezionalmente previsti dall’art. 5 comma 6 D.Lgs. n. 28 del 2010 citato.
Non è condivisibile la diversa argomentazione, pure prospettata dalla diversa di parte attrice, che prevede l’inizio del nuovo termine decadenziale ex art.1137 c.c. dal deposito del verbale di mancato raggiungimento dell’accordo, in quanto se le parti sono libere di continuare nella ricerca dell’accordo conciliativo anche oltre la scadenza dei tre mesi prevista dall’art. 6 comma 1 (con eventuale proroga concordata di altri tre mesi), decorso questo termine la parte interessata all’impugnativa della delibera condominiale sarà tenuta a presentare la domanda giudiziale entro i successivi trenta giorni non potendo attendere che venga depositato il verbale negativo presso l’organismo di mediazione, una volta scaduti i termini di durata della mediazione legislativamente previsti.
È vero, al contrario, che se la mediazione si conclude con il deposito del verbale prima della scadenza del termine massimo stabilito dalla legge, allora il termine di decadenza comincerà a decorrere dalla data di deposito del verbale di mediazione e non già dalla successiva data di scadenza del termine massimo previsto dalla legge per l’espletamento della mediazione.
In conclusione, i condomini opponenti avrebbero dovuto intraprendere l’azione giudiziale tenendo presente che, scaduti i tre mesi dall’avvio del procedimento (iniziato in data 01.06.2021), pur non essendo conclusa la mediazione, iniziava comunque nuovamente a decorrere il termine previsto dall’art. 1137 c.c