Con il pignoramento viene soddisfatta la situazione creditoria di qualcuno; una cosa infatti viene tolta al debitore per consentire di tutelare il creditore.
Ma cos’è il pignoramento?
Secondo la legge il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione. Con quest’azione il creditore fa notificare al debitore l’avvertimento che non potrà disporre in alcun modo dei beni pignorati.
A cosa serve?
Lo scopo principale del pignoramento è di impedire al debitore di poter disporre della cosa pignorata, infatti se il debitore volesse vendere il bene colpito tale vendita sarebbe inefficace nei confronti del creditore il quale potrà comunque chiedere di soddisfarsi su di essa come se non fosse mai stata ceduta dal debitore.
Quando non serve?
Il pignoramento costituisce l’inizio dell’espropriazione forzata, salvi i casi in cui i beni siano già stati soggetti a pegno o ipoteca e l’istanza di assegnazione o di vendita può essere richiesta senza che sia preceduta da formale atto di pignoramento. In questo caso il termine per l’istanza di assegnazione o vendita decorre dalla notifica del precetto.
Quando si può procedere?
Per poter procedere occorre essere in possesso di un valido titolo esecutivo, che è un atto che formalmente certifichi il diritto al credito e può essere rappresentato ad esempio da un decreto ingiuntivo, una cambiale o una sentenza.
In seguito va notificato al debitore un formale atto di precetto con cui si intima il debitore ad adempiere all’obbligo specificato nel titolo entro 10 giorni pena l’attivazione dell’esecuzione forzata.
Il precetto è inefficace se entro 90 giorni dalla notifica non è iniziata l’esecuzione. Questo termine viene sospeso se viene proposta opposizione al precetto.
Cosa si può pignorare?
L’ordinamento prevede tre tipi di pignoramenti:
– mobiliare (beni mobili)
– immobiliare (beni immobili)
– espropriazione presso terzi (crediti o cose mobili appartenenti al debitore ma nella disponibilità di terzi).
Quali beni non si possono pignorare?
Alcuni beni mobili non possono essere pignorati, il codice di procedura civile le suddivide in due distinte categorie:
– impignorabilità assoluta
– impignorabilità relativa.
Rientrano nella prima categoria tutti i beni:
– fondamentali per il sostentamento o per il lavoro del debitore o delle persone con lui conviventi
– le cose con particolare valore affettivo o religioso
– animali da affezione o utilizzati per fini terapici.
Nella seconda categoria rientrano:
– oggetti adibiti alla coltivazione del fondo, che possono essere sottoposti ad espropriazione solo in mancanza di altri beni
– gli alimenti, i sussidi per maternità, malattie e funerali
– sussidi destinati a persone in stato di indigenza
– le pensioni nell’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’importo aumentato della metà
– lo stipendio può essere pignorato per l’importo eccedente il triplo dell’assegno dovuto quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento e nei limiti previsti per legge quando l’accredito ha luogo dopo il pignoramento.
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