La suprema Corte con la sentenza n. 8473 del 27 Marzo 2019 si pronuncia in merito alla presenza della parti in mediazione e sull’avveramento della condizioni di procedibilità.
Presenza delle parti
Il D.Lg 28 del 2010 all’art. 8 riporta “Al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”.
Qualora si ammetta che la parte possa farsi sostituire occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, il successo dell’attività di mediazione, infatti, è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore, il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione, che al di là delle soluzioni in diritto, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione.
Quanto alla presenza dell’avvocato si può osservare come la novella del 2013 ne introduce la presenza obbligatoria segna la progressiva emersione di una figura professionale nuova alla quale si richiede l’acquisizione di nuove competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere i reali interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate.
Ritornando alla presenza personale delle parti, non essendo previsto che la comparizione personale si tratti di una attività non delegabile e non essendo escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore, deve ritenersi che la parte per sua scelta o per impossibilità possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche dal suo difensore.
Allo scopo di validamente delegare ad un terzo la partecipazione all’incontro di mediazione la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritto sostanziali che ne sono oggetto, quindi si tratta di una procura speciale sostanziale che non può essere autenticata dallo stesso difensore.
Quando si ritiene che il tentativo di mediazione soddisfi la condizione di procedibilità?
La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al temine del primo incontro davanti al mediatore, qualora uno o entrambe le parti, dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a proseguire oltre.
Non costituisce per contro idonea modalità di svolgimento della mediazione la mera comunicazione di aver sondato l’altra parte ed avere concordemente escluso la possibilità di addivenire ad un accordo, perchè in questo modo si elude l’onere di comparire personalmente davanti al mediatore e di partecipare al primo incontro.
La sentenza completa https://www.sharecom.it/wp-content/uploads/2019/03/2019-CASSAZIONE-8473-PROCURA-SPECIALE-MEDIAZIONE.pdf