Come cambia il Procedimento davanti al Giudice di Pace con la Riforma Cartabia
Con il DLg 149/2022, altresì detto Riforma Cartabia, sono state introdotte importanti modifiche anche al procedimento davanti al Giudice di Pace, vediamo i punti salienti:
- per le controversie riguardanti beni mobili, il limite sale da 5.000 a 10.000 euro
- per le liti in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti, il limite aumenta da 20.000 a 25.000 euro
(dal 31 ottobre 2025 poi i limiti di valore dovrebbero salire rispettivamente a 30mila e 50mila euro e dovrebbero aggiungersi altre materie tra le quali quella condominiale)
- viene introdotto il procedimento semplificato di cognizione con cui la domanda si propone tramite un ricorso contenente l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’oggetto della controversia ed è consigliato allegare un riferimento ai mezzi di prova
- ai sensi degli artt. 281 undecies e 318 c.p.c. nel nuovo procedimento il giudice fissa l’udienza e i termini di costituzione del convenuto entro cinque giorni, il ricorrente deve poi notificare il ricorso e il decreto al convenuto, lasciando almeno 40 giorni liberi (o 60 giorni per notificazioni all’estero) rispetto alla data dell’udienza. Il convenuto si costituisce almeno 10 giorni prima dell’udienza, manifestando la propria posizione sulle questioni sollevate e indicando i mezzi di prova.
- l’udienza viene semplificata, il Giudice interroga le parti e cerca una conciliazione, nel caso non riesca concede venti giorni per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni, indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un termine ulteriore di massimo dieci giorni per repliche e prova contraria
- la fase della discussione orale può essere ordinata dal Giudice nella stessa udienza o in una successiva
- al termine della discussione il Giudice pronuncia la sentenza
- a partire dal 30 giugno 2023 estensione delle cause telematiche al Giudice di Pace.
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