Con l’Ordinanza 32443 del 14 Settembre 2022 la Cassazione evidenzia che la clausola “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” sovente usata in caso di domanda di risarcimento danni determina una valore di causa indeterminabile.
Fatti di Causa
La cessionaria del credito per risarcimento dei danni subiti da un veicolo all’esito di un sinistro stradale, chiede al Giudice di pace di Roma la condanna solidale al pagamento della somma di euro 3.394,94, oltre interessi, ovvero di «quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa».
Il Tribunale di Roma ha respinto l’impugnazione e condannato l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della mandataria, liquidate in euro 8.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Ragioni decisione
Questa Corte ha chiarito che: «ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al disputatum, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l’espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell’art. 1367 cod. civ., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi a priori
che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l’attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione» (così Cass.26/04/2021, n. 10984).
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