La Cassazione con la sentenza 6457 del del 3 marzo 2023 stabilisce l’autonomia tra fase cautelare e giudizio di merito e contenuto della procura alle liti.
La ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 1, “giusto processo”, del principio di difesa in relazione all’art. 24 Cost., e degli artt. 145 e 161
c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nullità della sentenza e del procedimento»; assume che «alcun atto di citazione e mai stato notificato alla società
nei luoghi e/o alle persone indicate nell’art. 145 del c.p.c.», con la conseguenza che la stessa «non è [stata] posta in condizione di partecipare al giudizio di merito» e che «l’omessa o inesistente notificazione dell’atto di citazione comporta la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza».
Contestata la motivazione della sentenza impugnata, sostiene che «la notifica dell’atto di citazione relativa a giudizio di merito successivo a procedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. andava [effettuata] alla società ai sensi dell’art. 145 c.p.c. e non al difensore presso la cancelleria del Tribunale di Melfi».
Evidenzia che «la procura rilasciata dalla società al difensore nella fase di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. era limitata a tale giudizio ed esauriva ii proprio effetto con la pronuncia dell’ordinanza decisiva»; e ciò tanto più in considerazione dell’«autonomia fra procedimento cautelare e successivo processo di merito relativo al medesimo diritto cautelato» conseguente alla riforma del 2006 (segnatamente, quanto alla previsione dell’art. 669 octies c.p.c.), applicabile al presente giudizio (in quanto avviato nell’anno 2007), dovendosi pertanto ritenere che «la fase di reclamo abbia concluso definitivamente ii giudizio cautelare», con la conseguenza che «l’atto di citazione non poteva essere notificato al procuratore costituito nel procedimento cautelare».
Scarica la SENTENZA