Orbene, la norma non prevede una disciplina ad hoc per le procedure di mediazione avviate quando il processo è già pendente, ove quindi sia già stato nominato un avvocato che rappresenta la parte e presso il quale questa ha eletto domicilio (in tal senso efr. Corte d’Appello di Napoli, n.
586/2024).
Ciononostante, ad avviso di questo Giudice, la comunicazione della convocazione – al fine di assolvere alla condizione di procedibilità ai sensi della citata normativa – deve essere inviata alla parte personalmente, non essendo possibile di regola indirizzarla al solo procuratore costituito in
giudizio (negli stessi termini efr. Tribunale Catania n. 1485/2025).
Ebbene, la giurisprudenza di merito – cui questo Giudice ritiene di aderire è consolidata nel ritenere che, “anche nel caso in cui la procedura di mediazione obbligatoria venga promossa in pendenza di giudizio, la comunicazione dell’invito debba essere comunicata alla parte personalmente, mentre l’invio al solo indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito della parte non può ritenersi valido ed efficace (ex multis, tra le più recenti, sentenze Trib. Catanzaro, 7 giugno 2023, n. 924; Trib. Torre Annunziata, 21 febbraio 2023, n. 529; Trib. Avellino, 1° febbraio 2023 n. 178; Trib. Palermo 5 settembre 2019, n. 3903)” (cfr. da ultimo, in questi termini, Tribunale Teramo n. 387/2025; Tribunale Cosenza n. 136/2025, cit.).
Tale soluzione appare condivisibile tenendo presente sia la natura e lo scopo del procedimento di mediazione, sia che lo stesso D.Lgs. 28/2010 non contempla in nessuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito. È necessario, infatti, che l’atto sia portato a conoscenza del diretto interessato, con la conseguente necessità che questi sia correttamente indicato nella domanda di mediazione, che sia sostanzialmente destinatario dell’invito e sia posto nella condizione di partecipare personalmente al procedimento
Tribunale Roma 12453/2025
Il Tribunale di Roma analizza la questione dell’invio della convocazione alla parte in caso di mediazione delegata.
Preliminarmente va rigettata l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, per essere la notifica dell’avvio del procedimento di mediazione stata effettuata non già alla parte intimata personalmente, ma al suo procuratore costituito.
Invero, seppure l’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 richiama la comunicazione alle parti, la comunicazione al difensore (la cui procura speciale, nel caso di specie, include la possibilità di transigere e conciliare) deve ritenersi atto idoneo al raggiungimento dello scopo (informare la parte) ed è rispettosa del principio espresso dall’art. 170, comma 1, c.p.c.
Sul punto, questo Tribunale condivide l’orientamento espresso dalla Corte d’Appello di Napoli che, con sentenza n. 586 del 2 febbraio 2024, ha ritenuto che “…la norma sopra citata prevede la comunicazione “all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” (art. 8, comma 1, D.lgs. 28/2010, nel testo previgente e applicabile ratione temporis) con il chiaro
intento di consentire che la stessa sia tempestivamente informata per poter partecipare all’incontro di mediazione……. La norma, tuttavia, non prevede una disciplina ad hoc per la mediazione demandata dal giudice e, comunque, per quelle procedure di mediazione avviate quando il processo è già pendente risultando così nominato un avvocato che rappresenta la parte e presso il quale ha questa ha eletto domicilio (situazione rimasta immutata anche dopo la riforma con riguardo al nuovo art. 5-quater, D.lgs. 28/2010). Considerato quindi che la funzione è quella di informare la parte personalmente perché possa partecipare all’incontro di mediazione (assistita dall’avvocato) è sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente. Ma ciò, ad avviso del Collegio, non può escludere che la comunicazione sia inviata (anche) o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio.