Con la Riforma Cartabia sono state apportate importati modifiche sul tema della rappresentanza della parte. Come previsto dall’Art. 8 del DL 28/2010 è richiesta la presenza della parte, ma in presenza di giustificati motivi, è possibile delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Il delegato DEVE quindi essere a piena conoscenza dei fatti e munito di un atto sottoscritto (procura) con firma non autenticata e contenere gli estremi del documento di identità del delegante. Nel caso in cui il delegato sia l’avvocato non è sufficiente la procura alle liti ma serve una procura specifica per la mediazione, che preveda il potere di depositare la domanda, di aderire alla procedura, di negoziare e sottoscrivere il verbale di mediazione, sia esso positivo che negativo.
Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7 (atti soggetti a trascrizione) il delegante conferisce la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Fermo quanto sopra si nota che non è compito del mediatore verificare l’adeguatezza dei poteri o di autorizzare o meno il delegato alla partecipazione, l’art. 4 infatti recita “Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”, si desume che il mediatore si limita a riportare quanto dichiarato dalle parti e provvederà, in caso, il Giudice a verificare in seguito se il delegato avesse o meno i poteri necessari.
Sulle tema della rappresentanza della parti segnaliamo alcune interessanti sentenze: