Con l’avvento della fatturazione elettronica si è presentato, per tutti coloro che devono recuperare un credito, un dubbio sulle modalità da seguire per ottenere un decreto ingiuntivo.
Sappiamo infatti che secondo il Codice di Procedura Civile per ottenere da parte del Giudice un decreto ingiuntivo che ci consenta di recuperare un credito quest’ultimo dev’essere certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta (ai sensi dell’art. 634 c.p.c.).
Quando le fatture venivano emesse in forma cartacea, si richiedeva per l’emissione del decreto ingiuntivo il deposito dell’estratto notarile autentico delle scritture contabili in cui erano annotate, per verificare la conformità dei documenti prodotti agli originali (art.2214).
Con l’avvento della fatturazione elettronica si ritiene che questa richiesta debba essere annullata o comunque modificata in ragione delle caratteristiche proprie della fattura elettronica.
Con l’introduzione infatti dell’obbligo di fatturazione elettronica (D.lgs. n. 127/2015), si ritiene, secondo l’opinione prevalente della giurisprudenza, che la fattura elettronica sia già di per sé titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, senza quindi obbligo di deposito dei registri.
Considerato che il sistema di interscambio genera documenti informatici autentici e immodificabili, e poiché il D.lgs. n. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati all’emissione di fattura elettronica sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri, si presume che per tali soggetti sia venuto meno anche l’obbligo di tenere tali registri, e di conseguenza l’obbligo di produrli ai fini dell’ottenimento di un decreto ingiuntivo.
Diversi Tribunale si sono già pronunciati nel ritenere la fattura elettronica equipollente all’estratto autentico delle scritture contabili: Tribunale di Verona 10221-2019 del 29.11.2019; Tribunale di Vicenza 6722-2019 del 25.10.2019; Tribunale di Cuneo del 14.04.2021 aprendo così la strada al deposito di ricorsi per ingiunzione di pagamento senza dover preventivamente richiedere l’estratto autentico notarile delle scritture contabili, evitando all’imprenditore di sostenere il relativo costo.