Il Tribunale di Torino con la sentenza 709 del 17 febbraio 2023 disattende le eccezioni sollevate dal Condominio con riguardo all’asserita improcedibilità della domanda per l’eccessiva durata del procedimento di mediazione.
Il tribunale riporta come l’art. 5, comma VI, del d.lgs. n. 28/2010 disponga che “dal momento della comunicazione ad altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce, altresì, la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’art. 11, presso la segreteria deII’Organismo”.
Nella fattispecie, poiché il deposito del verbale negativo di mediazione è avvenuto in data 29.7.2021 (cfr. doc. 33 attore), deve ritenersi tempestiva la domanda giudiziale notificata al Condominio a mezzo PEC in data 28.9.2021, operando pacificamente la sospensione feriale dei termini (cfr. Corte Cost. 2.2.1990 n. 49).
Occorre poi considerare come l’art. 71-quater disp. att. c.c. disponga che al procedimento di mediazione “è legittimato a partecipare l’amministratore previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., secondo comma; se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione”.
Non solo, dunque, è normativamente consentita la proroga del procedimento di mediazione per permettere all’amministratore di munirsi della delibera assembleare ma, nella fattispecie in esame, le diverse proroghe concesse dal mediatore sono state sollecitate proprio dal Condominio, che non può ora dolersi dell’eccessiva durata del procedimento.
Ritiene infine questo giudice di non condividere la pronuncia, invocata dal convenuto, emessa dal Tribunale di Imperia in data 11.9.2020: non solo la natura perentoria del termine non è prevista espressamente dalla norma ed è al contrario esclusa, nella materia in esame, proprio dall’art. 71 quater disp. att. c.c. sopra richiamato, ma essa non appare neppure coerente con l’intento deflattivo della normativa in esame, dovendosi consentire alle parti di impiegare, ove occorra, un tempo superiore ai tre mesi al fine di dirimere il contenzioso, senza onerarle dei costi di iscrizione a ruolo della causa; la finalità della mediazione sarebbe al contrario frustrata laddove le parti fossero tenute ad instaurare la controversia avanti all’autorità giudiziaria pur in costanza di possibili trattative.
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