Il marchio, segno distintivo delle aziende, ha un ruolo fondamentale nella caratterizzazione di prodotti e servizi agli occhi dei consumatori; ma come viene tutelato? Che sia denominativo, figurativo o misto, a livello giuridico viene fatta una chiara distinzione tra due categorie: marchio debole e marchio forte.
Marchio debole: è composto da parole comuni che richiamano o descrivono il prodotto a cui si riferisce; in questo caso la tutela è minore e modifiche, seppur minime, del brand originale sono sufficienti a far sì che il marchio del concorrente sia comunque lecito. È il caso del marchio figurativo ‘Banda Ondulata’ registrato da Puma: con sentenza n. 6551 depositata il 14.3.2017, la Corte di Cassazione Civile confermava la debolezza del marchio, in quanto la sua funzione estetica veniva considerata di collegamento descrittivo con il prodotto medesimo, e riteneva pertanto infondate le accuse di contraffazione e concorrenza sleale presentate da Puma nei confronti di Simod: le differenze introdotte dall’azienda erano sufficienti a escludere la confondibilità dei prodotti.
Marchio forte: è caratterizzato da parole di fantasia o che comunque non hanno alcuna attinenza col prodotto pertanto la sua tutela risulta più incisiva: vengono infatti ritenute illegittime modifiche anche originali e di rilievo che non vadano a mutare il significato centrale che caratterizza il marchio stesso, anche nel caso di settori non affini.
Nonostante questa distinzione è importante però ricordare che un marchio debole, una volta acquisita una certa fama, verrà trattato a tutti gli effetti come un marchio originariamente forte. Un buon esempio è dato dal marchio ‘Divani&Divani’: nonostante sia nettamente legato al prodotto venduto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1861 del 2 febbraio 2015, ne ha riconosciuto la notorietà definendo che venisse tutelato.
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