La Corte di Cassazione con la sentenza 37697 del 23 Dicembre 2022 esamina le caratteristiche del procedimento instaurato davanti alla Commissione dei ricorsi in tema di registrazione del marchio.
Alcuni passaggi interessanti:
“La norma, infatti, ammette il ricorso alla Commissione non soltanto contro provvedimenti che respingono totalmente o parzialmente una domanda o un’istanza o che rifiutino una trascrizione, ma anche contro tutti i provvedimenti che impediscono il riconoscimento di un diritto, nei casi in cui il Codice della proprietà industriale stabilisce delle attribuzioni dell’UIBM”
“In materia di proprietà industriale, la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM), prevista dall’art. 135 d.lgs. n. 30 del 2005, è un organo di giurisdizione speciale esclusiva di merito, che estende la sua cognizione a tutti i rapporti tra i richiedenti e l’UIBM che siano originati dall’attività amministrativa di tale Ufficio, e il suo operato non si risolve in un sindacato sulla legittimità degli atti contro cui è proposto ricorso, ma si sostanzia in una verifica della fondatezza delle richieste, afferenti a diritti soggettivi, che non sono state accolte dall’UIBM”
“Il secondo motivo di ricorso, con riferimento alle censure appena esaminate, deve pertanto essere respinto in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di marchio d’impresa, l’imprenditore ha diritto alla registrazione anche di uno slogan pubblicitario, ma l’espressione contenente il messaggio promozionale deve adempiere alla finalità distintiva ossia essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi offerti da quell’impresa”
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