4485/2018 del 23 Febbraio 2018
La Corte di Cassazione a Sezione Unite si è occupata della problematica relativa alle modalità con le quali gli avvocati devono procedere per il recupero dei propri compensi professionali nei confronti del cliente in caso di mancato spontaneo pagamento.
I giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui “le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall’articolo 20 della legge n. 794 del 1942 – come risultante all’esito delle modifiche apportate dall’articolo 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’abrogazione degli art. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 – devono essere trattate con la procedura prevista dall’art. 14 del suddetto d.lgs n. 150 del 2011, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’”an” della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda (cfr anche Cass. Ord. n. 5843/2017), con la conseguente esclusiva assoggettabilità dell’ordinanza con cui la si definisce al ricorso straordinario per cassazione”
25992/2018 del 17 Ottobre 2018
La Corte di Cassazione nell’ordinanza interviene in materia di compenso del difensore, in rapporto alla liquidazione giudiziale contenuta nella sentenza che decide la controversia a cui si riferisce il suddetto compenso.
26778/2018 del 23 Ottobre 2018
La Cassazione ribadisce che “le controversie per la liquidazione delle spese, onorari e diritti dell’avvocato nei confronti del cliente, previste dall’art. 28 l. n. 794/1942 (onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), come modificata dall’art. 34 d.lgs. n. 150/2011 (disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione), devono essere trattate con la procedura di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, anche nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l’an della pretesa.”
26985/2018 del 24 Ottobre 2018
Infine, in merito alla competenza territoriale la Cassazione stabilisce che “l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all’atto del conferimento dell’incarico va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 4, trattandosi di credito non liquido, poichè il titolo non determina nè il suo ammontare nè stabilisce criteri determinativi non discrezionali; di conseguenza, tanto nel caso di azione volta all’accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l’esistenza stessa dell’obbligazione, la competenza ex art. 20 c.p.c., in relazione al “forum destinatae solutionis”, va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza dell’obbligazione”
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