Premessa
Nel 2011 la Commissione Europea proponeva di regolamentare la normativa riguardante il regime patrimoniale delle “unioni internazionali” – ossia le coppie formate da cittadini europei di diversa nazionalità o dello stesso Paese con la residenza abituale in un altro Stato – con l’obiettivo di garantire una legislazione uniforme per tutti gli Stati membri dell’Unione.
Complice la crescente mobilità delle persone che per motivi di studio o di lavoro si stabiliscono in un Paese diverso da quello di origine, si rendeva infatti necessario armonizzare la materia dal punto di vista giuridico.
Gli Stati membri dell’UE avviavano pertanto la discussione ma il lavoro non si presentava di semplice risoluzione a causa delle estreme differenze esistenti nella legislazione dei diversi Paesi, in alcuni casi addirittura inesistente. Per l’impossibilità di raggiungere un accordo tra i 28 Stati, 18 di questi, tra cui l’Italia, proponeva di addivenire all’emanazione dei regolamenti mediante la procedura di cooperazione
forzata, e così è stato. In data 24 giugno 2016, il Consiglio dell’UE adottava i regolamenti n. 1103 e n. 1104, la cui disciplina è operativa dal 29 gennaio 2019.
Il regolamento (UE) 2016/1103 attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.
Per “regime patrimoniale tra coniugi” si intende l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento.
Il regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi, ma non alla materia fiscale, doganale e amministrativa. Sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione: a) la capacità giuridica dei coniugi; b) l’esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio; c) le obbligazioni alimentari; d) la successione a causa di morte del coniuge; e) la sicurezza sociale; f) il diritto di trasferimento o adeguamento tra
coniugi, in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso; g) la natura dei diritti reali; h) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.
Il regolamento (UE) 2016/1104 attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
Per “unione registrata” si intende il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte da tale legge ai fini della sua creazione. Per “effetti patrimoniali di un’unione registrata” si intende l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e verso terzi, in conseguenza del rapporto
giuridico creato dalla registrazione dell’unione o del suo scioglimento. L’applicazione e le esclusioni sono le medesime del regolamento precedente.
La disciplina in generale
Tali regolamenti disciplinano tutti gli aspetti del diritto civile dei regimi patrimoniali, relativi sia alla gestione quotidiana dei beni della coppia, sia alla liquidazione del regime patrimoniale in seguito a separazione o a decesso del coniuge o del partner.
Nella scelta della legge applicabile viene privilegiata la volontà delle parti: i coniugi o i partner potranno designare o modificare di comune accordo la legge applicabile, ma dovrà esservi un collegamento con la legge scelta. Potrà trattarsi, cioè, della legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi o partner o di uno di essi al momento della conclusione dell’accordo o della convenzione.
In mancanza di un accordo tra le parti, entrambi i regolamenti individuano la legge applicabile: per le coppie unite in matrimonio sono competenti a decidere sul regime patrimoniale dei coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale dei coniugi o, in mancanza, di ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora o, in mancanza, di residenza abituale del convenuto o, in
mancanza, di cittadinanza comune dei coniugi. Per le coppie unite civilmente, la legge applicabile sarà quella dello Stato in cui l’unione è stata registrata.
Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute automaticamente negli altri Stati membri.
Per quanto riguarda l’esecutività, invece, le decisioni potranno essere eseguite in un altro Stato membro solo dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.
Due esempi sull’operatività dei citati regolamenti
1) Due cittadini tedeschi residenti in Spagna contraggono matrimonio in Francia nel 2014. La legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali risulta essere quella tedesca, in quanto legge nazionale comune, ai sensi del diritto internazionale privato (Legge 31 maggio 1995n. 218).
Se gli stessi cittadini si fossero sposati dopo il 29 gennaio 2019, invece, la legge applicabile sarebbe quella spagnola, in quanto Stato della prima residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio, ai sensi del Regolamento n. 1103/2016.
Se gli stessi cittadini fossero delle stesso sesso e avessero contratto una unione civile, la legge applicabile sarebbe quella francese, in quanto, ai sensi del Regolamento n. 1104/2016, la Francia è lo Stato in cui l’unione è stata costituita.
2) Una coppia italo francese con prima residenza abituale in Austria vive a Parigi. Durante il matrimonio i coniugi acquistano un immobile in Italia. A seconda del Paese dalla cui prospettiva giuridica si valutava il regime patrimoniale della coppia, la comunione legale di diritto italiano o la separazione de beni austriaca, l’immobile poteva dirsi appartenere a entrambi o a uno solo, quello che firmò l’atto di acquisto. Con i nuovi Regolamenti vi è certezza del diritto, in quanto la soluzione sarà data dalla legge della prima residenza abituale, ossia la legge
austriaca. In ogni caso, i cittadini possono sempre scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale, ai sensi dell’art. 22 di entrambi i regolamenti UE.
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