E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.63 del 18 Marzo 2018 il D.M. 18 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato”, ai sensi dell’art. 43 comma 2 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
Il Regolamento entra in vigore il 31 Marzo 2018 e si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti a partire dal 28 settembre 2018.
I corsi potranno essere organizzati dai Consigli dell’Ordine, dalle Associazioni Forensi e dagli altri soggetti previsti dalla Legge previo accreditamento.
I corsi, a contenuto sia teorico che pratico, dovranno sostenere ed integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell’attività professionale e all’espletamento delle prove previste dall’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense.
I corsi dovranno prevedere approfondimenti nell’ambito delle seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, processo telematico, procedure alternative alla risoluzione delle controversie, deontologia e ordinamento forense, redazione atti giudiziari, ricerca telematica delle fonti, diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell’Unione Europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, organizzazione dello studio e profili contributivi, elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.
Il corso avrà una durata minima non inferiore a 160 ore distribuite in maniera omogenea nell’arco dei diciotto mesi di tirocinio e in moduli semestrali: novembre-aprile e maggio-ottobre.
Verifiche: al termine di ogni semestre e alla conclusione del corso sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori. Si tratterà di test a risposta multipla composti da 30 domande per le verifiche intermedie e da 40 domande per la verifica finale (i quesiti saranno elaborati dalla Commissione nazionale istituita presso il Ministero della Giustizia). In entrambi i casi la prova si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Potranno accedere alle verifiche solamente chi ha frequentato almeno l’ottanta percento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia richiederà la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione. L’accesso alla verifica finale sarà permesso solo a coloro che hanno frequentato almeno l’ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le verifiche intermedie.