A seguito della contestazione di inerenza da parte del Fisco in merito alla spesa per la sponsorizzazione da parte di un impresa la Corte di Cassazione ha stabilito che visto che il contratto di sponsorizzazione è una figura negoziale atipica, attraverso il quale un prodotto o la denominazione di un’impresa vengono accostati dietro corrispettivo a beni o persone noti od ammirati o ad enti e manifestazioni seguiti da un vasto pubblico, che ha come obiettivo l’incremento dei ricavi in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 108 (ex art 74 secondo comma) del D.P.R. n.917 del 986, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza.
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