Sentenza 17-07-18 Tribunale di Padova – Avv. Emanuela Marti
La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione oltre ad essere, come è noto, valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comporta la sanzione comminabile ex officio prevista dall’art.8, co5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall’art.2, comma 35 sexies D.L. 13 agosto 2011, ovvero la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.