Per la domanda riconvenzionale non c’è l’obbligo di una nuova mediazione
Cassazione 3452-2024
L’ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. pone la questione di diritto se, ai sensi dell’art.5 del d.lgs 4 marzo 2010 n.28 sussista l’obbligo di provvedere alla mediazione nel caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, ove la mediazione sia stata già ritualmente effettuata, anteriormente alla prima udienza, in relazione alla sola domanda principale.
Reputano le Sezioni Unite di risolvere tale questione escludendo che il tentativo obbligatorio di conciliazione sia condizione di procedibilità della proposizione della domanda riconvenzionale, alla stregua delle seguenti considerazioni: la diversa natura delle domande riconvenzionali astrattamente proponibili in giudizio