Tribunale di Perugia 168/2024 2 Febbraio 2024
Nullo il mutuo acceso per ripianare i debiti derivanti dagli illeciti della banca
Annullato un precetto di un istituto di credito, ottenuto su un mutuo fondiario richiesto per ripianare una esposizione debitoria di un conto corrente viziato da usura.
“… TRIBUNALE DI PERUGIA
Sentenza n. 168/2024 del 02-02-2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di ### iscritta al n. 1510/2023 R.G., promossa da: ### C.F. ###, in persona del legale rappresentante, con sede ###, rappresentata e difesa dall’Avv. ### in virtù di procura in calce all’atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliato ###### ### ###, ScE, int. 9;
ATTRICE OPPONENTE contro ### C.F. ###, in persona del legale rappresentante, con sede ###, rappresentato e difeso dall’Avv. ### giusta procura speciale a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliato ###### ### ###;
CONVENUTO OPPOSTO Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni ### e svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 167/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 26 gennaio 2023 con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di ### oltre agli interessi e alle spese di procedura. ### chiedeva in rito che venisse dichiarata l’incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di ### nonché il difetto di legittimazione attiva del ### di ### srl per la mancata notifica del contratto di cessione del credito; nel merito che venisse dichiarata l’insussistenza, l’infondatezza e/o l’inesigibilità del credito e, in via subordinata, che venisse ridotto l’importo.
Conseguentemente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva, inoltre, che venisse accertata la responsabilità aggravata ex art. 96 cpc con condanna dell’opposto al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa.
La parte opponente deduceva che in data 30 gennaio 2023 le è stato notificato il decreto ingiuntivo n.167/2023 per il pagamento della somma di ### oltre interessi e spese. Deduceva che l’opposta aveva asserito il mancato pagamento delle fatture 2043/FI del 25 ottobre 2019 e n. 1047/FFI del 30 giugno 2020 emesse dalla società ### nei confronti della opponente. Deduceva che la parte opposta riteneva di essere l’unica creditrice in forza del contratto di cessione di crediti del 27 luglio 2020, presumibilmente notificato all’opponente in data 17 agosto 2020.
La parte opponente ritiene poi che l’intestato Tribunale non sia territorialmente competente, ma che competente territorialmente è il Tribunale di ### in quanto a suo dire è competente il tribunale del foro del debitore o del luogo dove l’obbligazione è sorta che, nel caso di specie, coinciderebbe con ### Conseguentemente sempre a dire dell’opponente l’opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo caducato per nullità. ### ha anche eccepito la nullità della cessione del credito per omessa notifica. A tale proposito deduceva che l’opposto ha riferito che detta cessione sarebbe stata notificata il 17 agosto 2020, senza fornire la relativa prova.
Nel merito ha contestato la sussistenza del credito atteso che l’opposto fa riferimento a due fatture emesse rispettivamente nel 2019 e nel 2020, mentre l’attività dell’opposta ha avuto inizio in data 20 agosto 2020.
Riteneva poi che l’opposto non avesse fornito la prova della esistenza del credito.
Insisteva quindi nelle proprie conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la ### di ### srl il quale, preliminarmente, rilevava la tardiva iscrizione a ruolo della opposizione con conseguente improseguibilità del giudizio; in via preliminare chiedeva che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito che venisse rigettata l’opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. Chiedeva poi il rigetto di ogni domanda anche in via riconvenzionale.
La società opposta a sostegno delle proprie ragioni chiedeva il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla opponente perché quest’ultima per eccepire validamente l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale avrebbe dovuto contestare tutti i fori alternativi, mentre si è limitata a contestare la competenza dell’intestato Tribunale, non contestando i fori di cui agli artt. 19 e 20 cpc.
Riteneva che trattandosi di somma di denaro l’obbligazione deve essere adempiuta al foro del creditore. Riteneva in ogni caso competente territorialmente il Tribunale di Perugia in quanto a norma degli artt. 1182 terzo comma cc 1498 terzo comma cc e 19 cpc l’obbligazione di pagamento di una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore che è ### con la conseguenza che territorialmente competente è il Tribunale di Perugia e non il Tribunale di ### Evidenziava che l’ordine di vendita è diretto a ### srl, cessionaria del credito, che ha sede in ### ### ritiene infondata anche l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della ### di ### srl in quanto la eventuale nullità della cessione del credito è sganciata dalla notifica della cessione medesima. Rilevava che la cessione del credito fosse efficace nei confronti del debitore ceduto perché il decreto ingiuntivo è stato emesso su richiesta della cessionaria e quindi in recepimento del principio giurisprudenziale in virtù del quale la notifica della cessione del credito è atto a forma libera, purchè idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Evidenziava che la cessionaria ha effettuato la notifica dell’atto di cessione in data 17 agosto 2020 a mezzo pec che conteneva anche il contratto e che successivamente in data 5 maggio 2021 e 26 maggio 2021 sono stati effettuati solleciti di pagamento rimasti senza esito alcuno.
Rilevava poi che la debitrice non ha mai contestato il credito e non ha mai negato di avere ricevuto le farine di cui alle fatture.
La parte opposta ritiene che il credito non essendo contestato sia dovuto.
All’udienza del 18 ottobre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione ### è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte opponente che ritiene competente territorialmente il Tribunale di ### e non l’intestato Tribunale. ### va disattesa in quanto ai sensi degli artt. 1182 terzo comma cc, 1498 terzo comma cc e 20 cpc la sede della società ### di ### srl è ### che rientra nel circondario del Tribunale di Perugia.
Conseguentemente è territorialmente competente l’intestato Tribunale e non il Tribunale di ### ### parte, dai documenti in atti non risulta che l’obbligazione sia sorta a ### in quanto la proposta di ordine è diretta a ### srl cessionaria del credito.
Anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva deve essere rigettata.
Ed invero la cessione del credito è valida ed efficace nei confronti del debitore ceduto perché la cessionaria che è l’opposta ha effettuato la notifica della cessione in data 17 agosto 2020 a mezzo pec. Dai documenti versati in atti risulta che alla parte opponente è stata notificata non solo la cessione del credito ma anche il contratto. La parte opponente non ha contestato detti documenti e in virtù di quanto sin qui detto deve ritenersi infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata.
Conseguentemente l’opposta deve ritenersi legittimata e titolare esclusiva del credito.
Dai documenti in atti risulta inoltre che in data 5 maggio 2021 l’opponente ha sollecitato il pagamento ed in data 21 agosto 2021 ha diffidato l’opponente a adempiere. In entrambi i casi non vi è la prova che la parte opponente abbia formulato riscontro.
Va poi ricordato che l’opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l’onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l’esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
Parte opponente non ha contestato il credito e neppure la merce ricevuta. Deve quindi ritenersi incontestato il credito vantato dalla opposta.
Da ultimo va anche rilevato che dalla visura risulta che nel mese di agosto 2020 la ### srl ha cambiato la propria attività rispetto a quella indicata nel 2019, ma non risulta in alcun modo che abbia iniziato l’attività nel 2020.
Tenuto conto di quanto osservato, le prove in atti consentono di ritenere che il decreto ingiuntivo n. 167/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 26 gennaio 2023 con il quale veniva ingiunto a ### srl il pagamento della somma di ### oltre agli interessi e alle spese di procedura, deve essere confermato. ### srl deve essere condannata al pagamento in favore della ### di ### srl della somma di ### oltre gli interessi dalla scadenza sino al saldo effettivo, comprese le spese di procedura liquidate.
Ogni altra domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura minima tra i valori minimi e massimi previsti dal D.M. 147/2022 entro il valore di ### considerata l’attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1510/2023, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, – rigetta l’eccezione preliminare di incompetenza territoriale essendo competente il Tribunale di Perugia; – rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 167/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 26 gennaio 2023; – conseguentemente condanna ### srl, in persona del legale rappresentante, al pagamento della somma di ### oltre gli interessi dalla scadenza al saldo; – rigetta ogni altra domanda; – condanna ### srl, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di ### di ### srl, in persona del legale rappresentante, delle spese di lite, che liquida in ### per compenso professionale, ### per contributo unificato, oltre rimborso spese generali, Cap ed Iva come per legge sulle voci soggette.
Così deciso in ### il 31 gennaio 2024 …” (cfr. TRIBUNALE DI PERUGIA, Sentenza n. 168/2024 del 02-02-2024)