Con la sentenza 4826 la Corte di Appello di Roma afferma che la condizione di procedibilità della domanda in una materia per la quale la legge richiede il preventivo esperimento della negoziazione assistita è soddisfatta anche se la parte presenta istanza di mediazione.
Il Giudice spiega la sua scelta “L’argomento è da ritenersi meritevole d’accoglimento condividendo questa Corte il precedente di merito del Tribunale di Roma n.11431/22 secondo il quale la mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche ne caso in cui previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita in quanto la mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione… A quanto già motivato dal Tribunale di Roma nel precedente citato va rilevato che lo spirito delle norme che sanzionano con l’improcedibilità il mancato esperimento dei diversi procedimenti di ADR non è quello di eliminare i processi uccidendoli in culla con pronunce in rito ma quello di sanzionare con l’improcedibilità solo le azioni nelle quali non sia stato fatto tutto il possibile per evitare il ricorso alla via giudiziaria“.