Il 28 Febbraio 2023 con l’avvento della c.d. Riforma Cartabia viene introdotta una specifica norma che regolamenta la Mediazione Telematica molto usata nel periodo della pandemia.
In sintesi le principali novità dell’art. 8 bis:
° I documenti devono essere formati e sottoscritti nel rispetto del DLg 7 marzo 2005 n.82 e trasmessi a mezzo PEC o altro servizio di recapito certificato
° La richiesta di svolgimento in modalità telematica basta provenga da una delle parti, senza che vi sia la necessità del previo consenso delle altre
° A conclusione della procedura il mediatore forma un unico documento informatico nativo digitale contenente verbale e l’accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata
° Dopo le parti e gli avvocati, ultimo a firmare il documento è il mediatore che poi trasmette il documento alla segreteria dell’Organismo, su cui grava l’obbligo di conservazione dei documenti per almeno 3 anni
Alla luce di quanto sopra esposto si aprono alcune questioni:
In caso di mediazioni miste (una parte in presenza e l’altra collegata telematica) tutti dovranno firmare con firma digitale
Il verbale di incontro e l’accordo conclusivo della mediazione come documento unico e non più due documenti separati
Il formalismo della firma digitale debba applicarsi al solo verbale iniziale e a quello finale non agli eventuali verbali intermedi o di rinvio
Va osservato infine che mancano espresse previsioni sanzionatorie di eventuali difformità dal testo di legge, che dunque pare non possano configurare nullità o invalidità del medesimo verbale di accordo.