In base al DLg n.28/2010 il soggetto che si trova in condizione di non corrispondere il pagamento al proprio legale e all’Organismo di Mediazione può richiedere il gratuito patrocinio. La domanda va inoltrata al COA di competenza che, una volta verificati i requisiti, da conferma scritta di ammissione.
L’avvocato che assiste la parte ammessa a beneficiare del patrocinio gratuito , ha diritto alla metà del compenso previsto dall’articolo 20, comma 1 bis del DM 55/2014 come modificato dal decreto n. 147 del 13 agosto 2022.
La domanda va presentata tramite la piattaforma indicando:
Dopo l’adozione del provvedimento di convalida previsto dall’art. 7 comm.2 il legale invia la fattura elettronica e presenta istanza di riconoscimento del credito d’imposta tra il 1 gennaio e il 31 marzo oppure il 1 settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.
Il recupero potrà avvenire tramite credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, oppure la richiesta di pagamento dell’importo riconosciuto.