Nuove agevolazioni fiscali per la mediazione Civile e Commerciale
GU n.183 del 7 agosto 2023
Credito d’Imposta sull’indennità pagata all’ORGANISMO
Riconosciuto un credito d’imposta fino a € 600,00 in caso di accordo che viene ridotto della metà in caso di mancato accordo (fino ad un importo massimo annuale di € 2.400 per le persone fisiche e di € 24 mila per le persone giuridiche).
Viene utilizzato in compensazione ai sensi dell’art.17 D.Lgs. 241/1997 tramite la piattaforma sul sito giustizia.it , mediante credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della mediazione.
La domanda di attribuzione del credito contiene:
- dati identificativi, codice fiscale o partita iva del beneficiario
- numero, importo e data della fattura emessa dall’organismo, dall’avvocato
- dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore dell’organismo, dell’avvocato dell’importo fatturato
- indirizzo PEC per ricevere le comunicazioni relative alla domanda
- il numero d’ordine dell’organismo davanti al quale si è svolta la mediazione
- il numero identificativo e data del procedimento di mediazione inserito nei registri degli affari di mediazione
- la dichiarazione se è stato raggiunto o meno l’accordo
- la dichiarazione del valore della lite determinata in conformità al regolamento attuativo dell’art. 16, D.lgs. n. 28/2010
- l’indicazione della materia, a fini statistici quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie in cui la mediazione è obbligatoria.
Credito d’imposta sull’indennità pagata al proprio LEGALE per l’assistenza nella procedura di mediazione obbligatoria o demandata
Riconosciuto un credito d’imposta fino a € 600,00 in caso di accordo che viene ridotto della metà in caso di mancato accordo (calcolato secondo il compenso fatturato dall’avvocato in base alle tariffe professionali).
Viene utilizzato in compensazione ai sensi dell’art.17 D.Lgs. 241/1997 tramite la piattaforma sul sito giustizia.it, mediante credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della mediazione.
La domanda di attribuzione del credito contiene:
- dati identificativi, codice fiscale o partita iva del beneficiario
- numero, importo e data della fattura emessa dall’organismo, dall’avvocato
- dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore dell’organismo, dell’avvocato dell’importo fatturato
- indirizzo PEC per ricevere le comunicazioni relative alla domanda
- il numero d’ordine dell’organismo davanti al quale si è svolta la mediazione
- il numero identificativo e data del procedimento di mediazione inserito nei registri degli affari di mediazione
- la dichiarazione se è stato raggiunto o meno l’accordo
- la dichiarazione del valore della lite determinata in conformità al regolamento attuativo dell’art. 16, D.lgs. n. 28/2010
- l’indicazione della materia, a fini statistici quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie in cui la mediazione è obbligatoria.
Credito d’imposta sul contributo unificato pagato nel PROCESSO
Nel caso in cui la mediazione disposta dal Giudice si chiude con l’accordo il credito d’imposta ammonta al contributo unificato versato dalla parte fino ad un massimo di € 518.
Viene utilizzato in compensazione ai sensi dell’art.17 D.Lgs. 241/1997 tramite la piattaforma sul sito giustizia.it , mediante credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della mediazione.
In caso di mediazione demandata dal Giudice:
- il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza che demanda la mediazione
- la data dell’ordinanza che dichiara l’estinzione del procedimento, incluso il numero di ruolo
- il numero d’ordine dell’organismo
- la dichiarazione di raggiungimento ( o di non raggiungimento) dell’accordo e la data
- il numero di procedimento inserito nei registri degli affari di mediazione
- il valore della lite determinato davanti all’organismo
- lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per il calcolo del compenso fatturato.
Solo in caso di raggiungimento dell’accordo per ottenere il credito di imposta commisurato al contributo unificato, occorre inserire nella domanda anche:
- gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema PagoPA o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale con cui si è pagato il contributo unificato
In caso di una pluralità di crediti va fatta una domanda annuale cumulativa.
Imposta di Registro
Il verbale di mediazione chiuso con accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di € 100 mila, l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Sarà il notaio nel momento della stipulata dell’atto ad applicare l’esenzione.
Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alla procedura di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.