La corte d’Appello di Milano nella sentenza n. 891/2023 aderendo all’orientamento della Cassazione chiarisce che il condomino che presenta un istanza di mediazione nei confronti del condominio non può partecipare all’assemblea dove si decide l’adesione al primo incontro.
“Un vero contenuto decisorio ha certamente la delibera impugnata nella parte relativa al conferimento dell’incarico all’amministratore del condominio e al difensore di rappresentare il Condominio appellato nel procedimento di mediazione promosso dalla stessa attrice: a tale decisione, tuttavia, la non ha diritto di partecipare, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, secondo cui “in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi,
non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione” (Cassazione ord. n. 3192 del 3/3/2023).