Il Tribunale di Roma conferma con la sentenza n. 932 del 2023 che nei casi in cui sono previste sia la mediazione che la negoziazione assistita come condizione di procedibilità, a prevalere debba essere la mediazione, così che chi agisce il giudizio è tenuto a proporre solo la domanda di mediazione e la negoziazione perde il carattere dell’obbligatorietà.
Questa decisione va ad aggiungersi a precedenti sentenze: Corte Appello Napoli 22 giugno 2018, Trib Torre Annunziata 23 marzo 2018, Tribunale di Verona 23 Dicembre 2015, Tribunale Roma 12 aprile 2021.