In una causa davanti al Tribunale di Avellino una parte ha sostenuto che la procedura di mediazione obbligatoria non fosse valida, perché si era svolta online senza il suo esplicito consenso.
Decisione del Giudice:
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione formulata da parte resistente in ordine alla improcedibilità dell’azione giudiziale per irrituale espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ovvero per non aver la predetta parte espresso alcun consenso allo svolgimento della mediazione in modalità telematica mediante collegamento da remoto.
Orbene, dal verbale di mediazione allegato agli atti emerge che
Dal verbale non risulta da parte resistente abbia svolto alcuna contestazione relativa allo svolgimento dell’incontro da remoto.
Si evince, altresì, che le parti presenti hanno letto ed accettato interamente il Regolamento di Mediazione, la Tabella delle Indennità e la nota informativa sul trattamento dei dati personali da parte di Controparte 1 CP 2 .
L’art. 8-bis del D.Lgs. n. 28/2010 introdotto con la riforma Cartabia, dispone che:
1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.
Il verbale de quo risulta firmato digitalmente anche dall’Avv. —-, in rappresentanza della che, in applicazione della citata norma, ha esplicitato una vera e propria manifestazione di consenso, per facta concludentia, alla modalità stabilita dal citato articolo 8-bis.. Peraltro, il successivo articolo 8-ter comma 3 stabilisce che “al di fuori dei casi disciplinati dall’articolo 8 bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti,le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell’articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4”. E al comma 4 che, “se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore”. Conseguentemente, l’avv. —, se avesse voluto manifestare il dissenso alla modalità telematica, avrebbe dovuto firmare in modalità analogica e non digitale. L’eccezione di improcedibilità va dunque disattesa.