Il legislatore si sta preparando a modificare il D.Lgs 149 del 2022, c.d. Riforma Cartabia.
Gli interventi principali riguardano:
- la durata della mediazione sei mesi, prorogabile per periodi di volta in volta non superiore a tre mesi. In caso di mediazione demandata ha una durata di sei mesi prorogabile per una sola volta di ulteriori tre mesi;
- i requisiti della delega per la partecipazione all’incontro (art. 8 comma 4 bis);
- la mediazione telematica e la firma del verbale;
- la mediazione con modalità audiovisive e la firma del verbale;
- in caso di conclusione della mediazione senza accordo, la domanda giudiziale decorre dal deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell’Organismo;
- gratuito patrocinio.
Di seguito il testo completo (in rosso le novità dei correttivi, in grassetto le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia)
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