CNF Formazione Continua 2020 – chiarimenti
Con Delibera 168 del 20.03.20 il Consiglio Nazionale Forense considerata l’emergenza COVID 19 ha stabilito che è necessario rispettare l’obbligo formativo acquisendo un numero minimo di crediti che però è stato stabilito in 5 (di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie). Tuttavia vista l’eccezionalità del periodo non vige il limite del 40% dei crediti acquisibili a distanza.
Sono stati pubblicati alcuni dei chiarimenti contenuti nelle Faq del Consiglio nazionale forense per sciogliere i dubbi sulla delibera, in particolare:
- L’anno 2020, considerata l’eccezionalità della situazione verificatasi a seguito della pandemia da Covid-19, è un anno a sé, che non rientra in nessun triennio formativo
- Nel 2020 tutti i crediti sono conseguibili tramite formazione a distanza (elearning, streaming, webinar, videonferenza). Questa possibilità riguarda sia i 5 crediti minimi da conseguirsi obbligatoriamente, sia i
maggiori crediti attribuiti dalla partecipazioni ad ulteriori eventi formativi
- L’iscritto che non ha completamente adempiuto l’obbligo per il triennio 2017/2019 potrà quindi frequentare sino al 31 dicembre 2020 eventi formativi – anche in via esclusiva con la modalità a distanza – per recuperare i crediti non conseguiti nel triennio precedente, sia nelle materie ordinarie, sia in quelle obbligatorie, nel rispetto del monte crediti complessivo di 60 di cui 9 nelle materie obbligatorie nel triennio.
Fatto salvo l’obbligo di acquisire comunque almeno 5 crediti, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 in quelle obbligatorie, da imputarsi all’anno 2020
- Un iscritto che ha concluso il triennio formativo nel 2019 (periodo formativo 2017 / 2019) avendo acquisito crediti in numero superiore ai 60 previsti dal Regolamento sulla formazione continua n. 6 del 2014 non può compensarli con i 5 crediti formativi da acquisirsi per il 2020
- I crediti acquisiti in eccesso rispetto ai 5 obbligatori per il 2020, anche se conseguiti in modalità FAD, posso essere imputati al triennio formativo successivo (2021-2023). Nel caso in cui il COA di appartenenza dell’iscritto non applichi il triennio fisso, i crediti in esubero rispetto ai 5 minimi obbligatori del 2020, potranno essere imputati al triennio formativo interrotto dall’anno eccezionale 2020
- L’iscritto che richieda di poter accogliere un tirocinante deve essere in regola con l’obbligo formativo e il requisito non ricorre sino a che non avrà regolarizzato la sua posizione. Lo stesso valga a dirsi per l’iscritto che richieda l’scrizione nell’elenco dei difensori del patrocinio a spese dello Stato.