Come ripreso in numerose sentenze ( Monza 298/2022 – Roma 259/2022) il contenuto dell’istanza di mediazione dev’essere coincidente con l’atto di citazione, e deve consentire al convenuto di valutare la possibilità di costituirsi altrimenti sarà considerata improcedibile e/o inammissibile.
L’istante in fase di stesura dell’oggetto, della ragioni della pretesa e del valore della procedura dev’essere preciso e dettagliato nella descrizione dei fatti e delle richieste formulate in quanto l’istanza di mediazione rappresenta la futura domanda di merito.
Infine occorre ricordare che il contenuto dell’istanza di mediazione, anche in termini di valore, è equivalente a quello dell’art. 125 del Codice di Procedura Civile.
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