La pronuncia della Corte è arrivata in seguito al ricorso proposto avverso una sentenza del Tribunale di Rovereto da parte di un Fondo.
Il giudice aveva infatti rilevato come la domanda fosse motivata dal fatto che la ricorrente aveva appreso che il marito, in condizioni di salute già gravemente compromesse, aveva provveduto alla sostituzione dei beneficiari del fondo, indicando altri soggetti al posto della moglie e della figlia; da ciò, la sua scelta di promuovere un giudizio di riduzione per lesione di legittima o l’azione di annullamento ex art. 428 cod. civ., anche per conto della figlia, ancora minorenne.
In questa sentenza la Cassazione precisa che “l’art. 24 esclude che occorra il consenso dell’interessato, allorché il trattamento dei dati sia sia necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio, pur se tali dati non riguardino una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita: unica condizione richiesta è che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità, con utilizzo dei dati esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della propria difesa”…
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