Benvenuti nella Boutique della Mediazione,
offriamo il servizio di mediazione civile e commerciale in diversi rami fornendo a ciascuna procedura un servizio qualificato e dedicato

LA MEDIAZIONE
La Mediazione è il procedimento attraverso cui le parti, con l’intervento di un Mediatore che opera all’interno di un Organismo di Mediazione, tentano di conciliare una controversia.
La prospettiva è quindi radicalmente diversa rispetto alla causa: nella Mediazione le parti sono infatti libere di trovare la soluzione alla loro lite grazie all’opera del Mediatore e con l’assistenza dei propri consulenti, soddisfando i propri reali interessi al di là delle strette ragioni della contesa.
In questo senso, la Conciliazione raggiunta a seguito della Mediazione è un successo per tutte le parti del procedimento. La legge ha reso obbligatoria la Mediazione per molte materie in ambito civile e commerciale, introducendo notevoli vantaggi in termini di durata, di agevolazioni fiscali e di costi.
La Mediazione può essere richiesta anche facoltativamente dalle parti, ovvero essere prevista da apposite clausole contrattuali o infine ordinata dal giudice. Scopri quanti vantaggi riserva la Mediazione!
Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per promuovere la mediazione #scegli l'alternativaCASI DI MEDIAZIONE
IL PROCEDIMENTO
La parte istante avvia la procedura presentando la domanda in cui espone i motivi della controversia e cosa chiede.
L'Organismo designa il Mediatore e convoca la parte richiedente e la parte chiamata per un incontro non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni.
La parte chiamata decide se aderire o meno, tenuto conto in ogni caso delle conseguenze nel successivo giudizio in caso di ingiustificata comparizione alla procedura.
Se la parte chiamata aderisce, al primo incontro il Mediatore illustra i principi della Mediazione e e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione
Se la parte chiamata non aderisce o le parti o non si trova l'accordo, il Mediatore formula invece un verbale di mancata conciliazione.
Se la procedura di mediazione prosegue, il Mediatore sente le parti, prima congiuntamente e poi anche con colloqui riservati.
Se all’esito le parti hanno trovato un’intesa, il Mediatore stila il verbale di conciliazione, altrimenti procede con il verbale negativo.
La procedura ha ordinariamente una durata non superiore ai sei mesi prorogabile di altri 3 mesi su accordo delle parti.
LE NOSTRE SEDI
VENETO
Padova - Galleria Berchet 9
Rosolina - Rovigo
Rovigo - accordo stipulato ai sensi del DM n. 150/2023
Chioggia - Venezia
Vicenza
Treviso
Verona - accordo stipulato ai sensi del DM n. 150/2023
LOMBARDIA
Milano - telematica accordo stipulato ai sensi del DM n. 150/2023
EMILIA ROMAGNA
Bologna
Rimini - telematica accordo stipulato ai sensi del DM n. 150/2023
FRIULI VENEZIA GIULIA
Udine - Cervignano del Friuli
LAZIO
Roma - telematica accordo stipulato ai sensi del DM n. 150/2023
PIEMONTE
Torino - telematica accordo stipulato ai sensi del DM n. 150/2023

LE TARIFFE
Spese di avvio e di mediazione primo incontro
Rappresentano le spese amministrative di apertura della pratica, della gestione del primo incontro e delle prime comunicazioni alle parti; le spese di avvio e di primo incontro sono sempre dovute da ciascuna delle parti, a prescindere dall’iter e dall’esito della mediazione e devono essere versate dalla parte istante al momento della presentazione della domanda e dalla parte convenuta al momento della sua adesione al procedimento.
Le fatture relative alle spese di avvio e agli onorari saranno emesse esclusivamente a nome delle parti direttamente interessate dalla procedura di mediazione (Ris. del 13/06/1981 n. 331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari). Non è possibile intestare le fatture ai difensori o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione
Spese di mediazione
Rappresentano il compenso professionale dovuto per la mediazione da ciascuna delle parti; in caso di raggiungimento dell'accordo al primo incontro o in caso di prosecuzione oltre il primo incontro. Valori riportati in tabella
I compensi saranno maggiorati del 10% in caso di accordo al primo incontro, e del 25% in caso di accordo oltre il primo incontro e del 20% in caso di formulazione della proposta da parte del Mediatore e in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.
Spese vive
Nel caso in cui non sia fornita una PEC del/dei convenuto/i sono dovute le spese vive anticipate dall’Organismo (costi vivi delle raccomandate etc.) che ammontano a € 10,00 + iva per ogni notifica con raccomandata nazionale a/r, anche in caso di mediazione delegata e di € 15,00+iva per raccomandata nazionale 1 o internazionale. In mancanza del versamento delle spese vive non sarà inviata la raccomandata.
Le spese vive devono essere versate contestualmente con le spese di avvio e può essere fatto un unico pagamento.Agevolazioni Fiscali
Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000
Un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione
Un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio chiuso a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione
La parte deve presentare una domanda unicamente tramite la piattaforma digitale ministeriale per la gestione delle richieste di riconoscimento di crediti di imposta, e va usato l’applicativo ‘Istanza credito di imposta’ all’interno del Portale ministeriale online, cui si accede mediante identificativo SPID, CIE Id almeno di livello due o CNS: https://lsg.giustizia.it/
Effetti della domanda giudiziale e decadenza
Art. 8 comma 2 DLg 28/2010
Dal momento in cui la comunicazione del primo incontro perviene a conoscenza della parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere con l'invio della convocazione.
MODULISTICA
ATTENZIONE : indicare nel modulo di domanda e di adesione il codice univoco o la pec per l'emissione della fattura elettronica
Se il pagamento delle spese di avvio avviene prima dell'invio della domanda
va indicato nell'oggetto del bonifico il codice univoco o la pec del soggetto a cui va intestata la fattura
FAQ
Deposito domanda di mediazione
Come posso depositare una domanda di mediazione?
Il deposito della domanda di mediazione può essere fatto direttamente sulla piattaforma o tramite l'invio di tutta la documentazione alla pec sharecom@legalmail.it
Quando il deposito si ritiene formalizzato?
Il deposito si ritiene formalizzato quando sono presenti tutte le informazioni e i documenti richiesti e viene effettuato il versamento delle spese.
Cosa succede quando il deposito viene formalizzato?
La segreteria dell'Organismo propone la data del primo incontro e provvede ad inviare la convocazione alle parti indicate nella domanda.
Adesione alla domanda di mediazione
Come posso aderire ad una domanda di mediazione?
L'adesione può avvenire direttamente dalla piattaforma o tramite Il modulo di adesione che si trova nel nostro sito alla pagina mediazione e una volta compilato va inviato via pec a sharecom@legalmail.it unitamente alla documentazione richiesta e al versamento delle spese
Come devo fare se ho bisogno di chiedere un rinvio?
Il rinvio viene concesso solo in presenza del modulo di adesione e del versamento delle spese. E' necessario per formulare la richiesta di rinvio inviare una pec a sharecom@legalmail.it.
Primo incontro di mediazione
Come funziona la mediazione on line?
La segreteria provvederà 24 ore prima dell'incontro fissato ad inviare, alla mail indicata nella domanda e nell'adesione, il link per accedere "alla stanza virtuale".
Chi deve partecipare agli incontro di mediazione?
Agli incontri di mediazione devono partecipare personalmente le parti. Solo in caso di giustificati motivi possono delegare un rappresentate, a conoscenza dei fatti e munito di apposita procura (sostanziale o notarile). E' necessaria la procura notarile in caso di mediazioni che riguardano trasferimenti di beni immobili e diritti reali in generale.
E' possibile la partecipazione all'incontro in modalità mista?
Agli incontri di mediazione uno o più parti possono partecipare in presenza e altre in videoconferenza. Con il consenso di tutte le parti la firma del verbale viene fatta nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, in caso contrario le firme di tutti i partecipanti dovranno essere apposte in modalità analogica davanti al mediatore
Sono un praticante avvocato abilitato posso assistere una parte in mediazione?
No. La mediazione prevede sempre e solo l’assistenza di un avvocato iscritto all’albo professionale. Unica eccezione per le procedure di materia volontaria.
Convocazioni a mezzo raccomandata A.R.
Se al primo incontro di mediazione si verifica la seguente situazione:
- non è ancora tornato l’avviso di ricevimento della raccomandata di convocazione
- non si sono ancora perfezionati i termini di compiuta giacenza
il mediatore tiene con la parte istante o il suo procuratore un incontro nel quale il procedimento è rinviato a nuova data o il rinvio viene fatto direttamente dalla segreteria dell'Organismo. L'istante dovrà versare il nuovo costo per l'invio della raccomandata.
Contenuto del verbale
Il mediatore non verbalizza gli eventuali motivi addotti dalla parte che non intende proseguire a giustificazione del suo mancato consenso alla prosecuzione.
In caso di mancata adesione della parte chiamata, nel verbale non si inseriscono le motivazioni eventualmente addotte a giustificazione della mancata adesione, in quanto non fa parte del procedimento. La parte istante potrà prendere visione della comunicazione contenente tali motivi richiedendolo alla Segreteria.
Varie
Le spese di mediazione
Le spese e gli onorari di mediazione sono indicati nell'apposita tabella all'interno della pagina mediazione. Le spese e il costo delle raccomandate devono essere versate dall'istante al momento del deposito della domanda. Le spese devono essere versate da parte convenuta al momento dell'invio del modulo di adesione. Gli onorari per il proseguimento della mediazione vanno versati prima del secondo incontro. Gli onorari per il raggiungimento dell'accordo vanno versati entro il giorno prima, in caso di atto notarile, o entro le 24 ore dalla chiusura del verbale. Il verbale conclusivo verrà consegnato solo quando TUTTE le parti che partecipano alla procedura sono in ordine con i pagamenti.
Come devo fare per presentare la domanda per richiedere il credito d'imposta?
La domanda deve essere presentata online tramite l’apposita piattaforma, al link https://lsg.giustizia.it/ entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione.
Gratuito patrocinio
Il gratuito patrocinio in mediazione può essere richiesto solo in caso di mediazione per condizione di procedibilità. La Parte che ha diritto al patrocinio a spese dello stato deve depositare apposita istanza di ammissione anticipata presso il consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente, che va allegato alla domanda di mediazione.
Assistenza della parte
Il DLg 28/2010 art.8 comma 5 indica che nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 e in caso di mediazione delegata le parti sono assistite dall'avvocato non menziona la possibilità della presenza di praticanti abilitati al patrocinio
Centro di interesse
Viene definito unico centro di interessi l’insieme di soggetti legittimati a proporre una domanda o a contraddire alla stessa come un’unica parte in assenza di interessi confliggenti in ordine alla contitolarità di un diritto unitario ed inscindibile sul piano sostanziale. Il requisito della necessaria assenza di conflitto di interesse, che deve sussistere in astratto, viene inteso nel senso che, in una determinata controversia avente il medesimo oggetto della mediazione, i soggetti che ritengono di istituire un unico centro di interessi devono essere portatori di un interesse giuridico che non può essere scisso e non potrà mai portarli ad assumere, fra loro, posizioni contrapposte. Si ritiene che costituiscano, invece singoli e distinti centri di interesse:
- ciascun erede in caso di divisione ereditaria; l’unica eccezione si ravvisa nell’ipotesi in cui uno dei coeredi sia premorto e subentrino allo stesso, per rappresentazione, due o più suoi eredi: in tal caso il centro di interesse cui fare riferimento è quello originario del coerede defunto e rimane unico anche in ipotesi di coeredi del coerede;
- i singoli comunisti nello scioglimento della comunione;
- i creditori ed i debitori solidali o parziali;
- il debitore principale ed il/i fideiussore/i
Valore della mediazione di caso di Successione e Divisione
il valore della procedura riguarda l’intera massa da dividersi fra i coeredi o il valore dell’intero compendio oggetto di comunione (da ultimo Cass. Civ., sez. II^ civile, 04/09/2023, n. 25271)
