I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE

Riservatezza

Sussiste un obbligo di riservatezza in capo a tutti i soggetti che prestano la propria opera durante la mediazione circa le dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione.

Il mediatore è tenuto alla riservatezza anche nei confronti delle parti, in quanto è obbligato, salva esplicita autorizzazione, a non comunicare all’altra parte le informazioni acquisite e le dichiarazioni rese dalla parte durante le sessioni separate.

Salvo diverso accordo tra le parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio successivo avente il medesimo oggetto, anche parziale.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Inoltre, ciò che il mediatore ha appreso nel corso del procedimento di mediazione è coperto da segreto professionale.

Professionalità

L’Organismo di Mediazione è una società con requisiti particolari (almeno due sedi in Italia, capitale sociale minimo interamente versato, comprova di una solida struttura organizzativa e finanziaria, assicurazione professionale non inferiore ad € 500.000) iscritta all’apposito Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia (ShareCom è iscritta al numero 895 con provvedimento del 6 luglio 2012).

L’Organismo opera per il tramite di propri Mediatori, ossia di professionisti con requisiti di imparzialità e terzietà che, individualmente o collegialmente, svolgono la Mediazione civile e commerciale con la libera determinazione delle parti, al fine di conciliare la controversia.

I nostri Mediatori, tra cui si annoverano avvocati, commercialisti ed altri professionisti, hanno tutti pluriennale esperienza sia nei rispettivi ambiti lavorativi (giuridici, economici, tecnici), sia nelle tecniche di Mediazione.


Agevolazioni fiscali

Le parti potranno usufruire di un credito d’imposta - fino a concorrenza di € 500,00 - commisurata all’indennità che ciascuna parte ha versato per la procedura, nel caso in cui la mediazione abbia esito positivo, mentre, nel caso di esito negativo, l’importo del credito è limitato ad € 250,00.

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo. Il verbale dell’accordo è esente dall’imposta di registro fino alla somma di Euro 50.000,00 e nel caso di somma superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. ​Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Durata breve

Dopo aver ricevuto la domanda, l’Organismo fissa un primo incontro informativo entro 30 giorni.

Se le parti intendono proseguire, il procedimento di mediazione deve essere concluso entro 3 mesi dal momento di presentazione della domanda. Raggiunto l’accordo, il verbale di conciliazione è idoneo a diventare velocemente un titolo esecutivo, al pari di un provvedimento giudiziale.

La sua durata è quindi di molto inferiore rispetto ai tempi medi di una causa civile, che in Italia può invece raggiungere molti anni prima di giungere ad una sentenza definitiva.


Costi certi e contenuti

La procedura di Mediazione ha costi certi e contenuti: le spese di avvio ed i compensi di mediazione sono infatti predeterminati.

Qualora il primo incontro di programmazione abbia esito negativo, saranno dovute solo le spese. I meno abbienti possono usufruire del gratuito patrocinio a spese dello Stato, presentando la dovuta documentazione.

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