Riservatezza
Sussiste un obbligo di riservatezza in capo a tutti i soggetti che prestano la propria opera durante la mediazione circa le dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione.
Il mediatore è tenuto alla riservatezza anche nei confronti delle parti, in quanto è obbligato, salva esplicita autorizzazione, a non comunicare all’altra parte le informazioni acquisite e le dichiarazioni rese dalla parte durante le sessioni separate.
Salvo diverso accordo tra le parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio successivo avente il medesimo oggetto, anche parziale.
Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Inoltre, ciò che il mediatore ha appreso nel corso del procedimento di mediazione è coperto da segreto professionale.
Professionalità
L’Organismo di Mediazione è iscritto all’apposito Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia (ShareCom è iscritta al numero 895 con provvedimento del 6 luglio 2012).
L’Organismo opera per il tramite di propri Mediatori, ossia di professionisti con requisiti di imparzialità e terzietà che, individualmente o collegialmente, svolgono la Mediazione civile e commerciale con la libera determinazione delle parti, al fine di conciliare la controversia.
I nostri Mediatori, tra cui si annoverano avvocati, commercialisti ed altri professionisti, hanno tutti pluriennale esperienza sia nei rispettivi ambiti lavorativi (giuridici, economici, tecnici), sia nelle tecniche di Mediazione e partecipano a un programma di formazione continua e di aggiornamento professionale.
Agevolazioni fiscali
Le parti potranno usufruire di un credito d’imposta - fino a concorrenza di € 600,00 - commisurata all’indennità che ciascuna parte ha versato per la procedura, nel caso in cui la mediazione abbia esito positivo, mentre, nel caso di esito negativo, l’importo è ridotto della metà.
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo. Il verbale dell’accordo è esente dall’imposta di registro fino alla somma di Euro 100.000,00 e nel caso di somma superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio chiuso a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione
Durata breve
Dopo aver ricevuto la domanda, l’Organismo fissa un primo incontro informativo non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni.
Il procedimento di mediazione deve essere concluso entro 6 mesi dal momento di presentazione della domanda, prorogabile di altri 3 mesi su accordo delle parti. Raggiunto l’accordo, il verbale di conciliazione è idoneo a diventare velocemente un titolo esecutivo, al pari di un provvedimento giudiziale.
La sua durata è quindi di molto inferiore rispetto ai tempi medi di una causa civile, che in Italia può invece raggiungere molti anni prima di giungere ad una sentenza definitiva.
Costi certi e contenuti
La procedura di Mediazione ha costi certi e contenuti: le spese di avvio e le indennità di mediazione sono infatti predeterminati.
Qualora il primo incontro si chiude senza accordo, saranno dovute solo le spese e d'indennità del primo incontro. I meno abbienti possono usufruire del gratuito patrocinio a spese dello Stato, presentando la dovuta documentazione.
