Mediazione Obbligatoria
La Mediazione è "obbligatoria" - o meglio, è prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale - per alcune materie previste dal D.Lgs. 28/2010. Per queste materie il decreto richiede l'assistenza dell'Avvocato.
Mediazione Convenzionale
La Mediazione può essere prevista da apposita clausola contenuta nel contratto oggetto di lite: anche in questo caso è considerata come condizione di procebilità della domanda giudiziale.
Mediazione Giudiziale
La Mediazione può essere disposta dal Giudice, anche in appello. Anche in questo caso l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione Facoltativa
La Mediazione può in ogni caso essere avviata su libera e facoltativa iniziativa della parte.
Attenzione
Per i casi in cui la Mediazione è condizione di procedibilità, molta Giurispudenza si è espressa sulla necessità che il primo incontro sia effettivo e che le parti presenzino personalmente al procedimento.