Con la sentenza 5398-2023 il Tribulare di Napoli accoglie la richiesta ai sensi dell’articolo 96 comma 3 c.p.c, stante la resistenza pretestuosa in giudizio e la proposizione della domanda riconvenzionale.
In altri termini, “con la nuova previsione dell’art. 96 viene introdotta una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le distanze dalla struttura tipica dell’illecito civile per confluire nelle c.d. condanne punitive, e con la quale il giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la parte ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, necessità impellenti o urgenti nonché agli interessi pubblici primari dello Stato.” ( _ Varese, 23/1/2010 ). Si tratta di interessi valorizzati anche dalle ultime sentenze delle _ civili della _ ( v. in particolare per il principio di ragionevole durata del processo Cass. civ. sez. un., 13/6/2011, n. 12898 nonché 26/1/2011, n. 1764 ), rientrando nella discrezionalità del legislatore far prevalere l’uno o l’altro interesse di eguale rango, purchè tale scelta non sia irrazionale ( cfr. sul punto Corte cost. ord. 568/1987 ). Il nuovo rimedio processuale previsto dall’art. 96 comma 3 c.p.c. ha invero una finalità di deterrenza, di deflazione del contenzioso civile strumentale e temerario, e non si limita a
ristorare la parte vittoriosa dal pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto.
Fra l’altro l’art. 4 comma 9 del D.M. del decreto del ministero della giustizia 10/3/2014, n. 55 concernente i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, come modificato dall’art. 2 lett. h del D.M. 13/8/2022, n. 147, stabilisce che nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell’art. 96 c.p.c. il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante, e per effetto della cosiddetta riforma Cartabia del processo civile è stato
aggiunto anche un comma 4 all’art. 96 c.p.c., come già specificato. In ultimo, nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con il provvedimento che definisce il giudizio il giudice se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte vittoriosa di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione ( art. 12-bis comma 3 D.Lgs. 28/2010 ).