Premettendo che il DLgs 28/2010 cita che “la domanda di mediazione, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” si è diffusa molta giurisprudenza in merito alla validità della convocazione fatta al legale e non alla parte in caso di mediazione delegata.
Di seguito alcune sentenze:
Tribunale di Torre Annunziata 529-2023 del 21-02-2023
Tribunale Catania ordinanza 17897-2021
Giudice di Pace di Roma 24928 23-11-21
Tribunale di Palermo sentenza 3903 05-09-2019
Tribunale di Trapani ordinanza 13-07-2016
Tribunale di Avellino 178 01-02-2023