I documenti informatici – la Cassazione ne definisce le differenze
La Corte di Cassazione definisce con la sentenza 27379/2022 le differenze tra i contratti informatici usati nel mondo del Diritto.
Come prima cosa cerchiamo di comprendere quali sono i quattro contratti informatici di cui si parla:
- Documento informatico nativo digitale – art. 20 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 è quel documento che noi generiamo attraverso il nostro programma di videoscrittura e che trasformiamo direttamente in formato PDF senza scansione
- Copia informatica di documento analogico – art. 22 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 è quel documento informatico che noi generiamo e otteniamo in formato PDF dopo aver effettuato la scansione di un documento cartaceo
- Duplicato informatico – art. 23 bis comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti…” (art. 23 comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
- Copia informatica di documento informatico – art. 23 bis comma 2 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82
La Suprema Corte precisa alcuni aspetti e fa chiarezza sugli argomenti più discussi:
- Non è necessario attestare la conformità tra originale e duplicato
- Non confondere i requisiti richiesti dalla legge per il duplicato informatico con quelli della copia informatica
- Differenza tra duplicato informatico e copia informatica
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